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Compravendita terreni
Febbraio 25, 2019
Bari
Giugno 19, 2019
Published by wp_8449071 on Giugno 13, 2019
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Cassazione: l’immobile su cui sono effettuati i lavori deve risultare ultimato, non conta che sia già utilizzato e dotato di energia elettrica.

13/06/2019 – Le sorti dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazioni possono essere determinate dalla categoria catastale degli immobili su cui sono effettuati gli interventi. Con l’ordinanza 13043/2019, la Cassazione ha ribadito che i bonus spettano per i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli immobili esistenti, mentre sono esclusi in presenza di lavori di completamento.

Bonus Casa e immobili in fase di completamento

La Cassazione si è pronunciata sul caso di un contribuente, che in fase di dichiarazione dei redditi aveva richiesto le detrazioni fiscali per degli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia. Il Fisco non aveva riconosciuto i bonus perché l’edificio su cui erano stati realizzati gli interventi era censito in Catasto nella categoria F3, cioè “immobile in costruzione”.

L’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che, diversamente da quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, gli interventi, al momento della richiesta dei benefici fiscali nella dichiarazione annuale, non erano stati eseguiti su unità immobiliari già esistenti, ma su porzioni di fabbricato non idonee a essere destinate ad abitazione.

Il contribuente si era però opposto affermando che l’immobile era dotato di energia elettrica secondo un regolare contratto. Il precedente proprietario aveva inoltre presentato una richiesta di condono edilizio, fatto che avrebbe dimostrato l’esistenza dell’immobile. Dal momento che i lavori non avevano inciso né sulla volumetria né sulla sagoma, secondo il contribuente potevano qualificarsi come ristrutturazione

Bonus Casa, la decisione della Cassazione

Dopo una serie di accertamenti, dalla visura catastale l’immobile è risultato ancora in costruzione e il contribuente non è riuscito a dimostrare la data di ultimazione dei lavori in modo da poter contestare la classificazione catastale in categoria F3.

D’altro canto, la fornitura di energia elettrica non è stata considerata una prova sufficiente dato che è necessaria anche per un cantiere di lavoro.

I giudici hanno spiegato che la locuzione “ristrutturazione edilizia” esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi di immobile in costruzione e non ancora completato alla data di richiesta delle agevolazioni fiscali. Sulla base di questi elementi, le motivazioni del contribuente sono state respinte.

Il Fisco ha commentato la decisione della Cassazione ricordando quanto spiegato con l’interpello 150/2019, con cui è stato chiarito che la detrazione spetta per le sole spese di ristrutturazione dell’edificio esistente e non anche per quelle di ampliamento. L’Agenzia ha aggiunto che l’intervento edilizio agevolato deve avere carattere conservativo del patrimonio immobiliare esistente e ha evidenziato che la qualificazione della tipologia di interventi effettuati spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente per le classificazioni urbanistiche.

Il Fisco ha concluso che se l’intento conservativo non permane (nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, rispettando la volumetria dell’edificio preesistente, la detrazione non può essere riconosciuta poiché l’ampliamento della volumetria preesistente determina che l’immobile vada considerato “nuova costruzione”.

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