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Come accatastare un immobile: tutto quello che c’è da sapere
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Published by wp_8449071 on Ottobre 11, 2022
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Fra le categorie catastali che nel corso degli anni sono state oggetto di revisione rientra anche la A/6. Analizziamo nel nostro articolo tutto quello che c’è da sapere su questa tipologia di immobile a partire dal motivo per il quale la categoria catastale A6 è stata soppressa.

Quali sono le caratteristiche della categoria catastale A6?

La categoria catastale A6 si riferisce ai fabbricati rurali ad uso abitativo, quindi quelli che sono considerati come abitazioni di tipo rurale. La categoria A6, inoltre, è stata soppressa in quanto non può oggi rappresentare una categoria catastale di tipo abitativo dato che, ad esempio, non dispone di alcuni servizi indispensabili. In particolare, come specificato nella circolare del Ministero delle Finanze n.5 del 14 Marzo del 1992, la categoria catastale A6, insieme alla A5, è stata soppressa.

Dunque rimangono accatastati quegli immobili già presenti nella banca dati del Catasto fino a quando non si richiede la variazione ad un classamento più adeguato. Nel caso in cui tale categoria non abbia subito nel corso degli anni nessun riadattamento, inoltre, può essere classificata secondo la precedente categoria catastale ritenuta più povera, ossia la A/4.

Quali sono i requisiti di un immobile A6?

I fabbricati rurali definiti dalla categoria catastale A6 devono rispondere a dei requisiti specifici. Per cominciare, l’edificio deve essere utilizzato come abitazione. Il proprietario o colui che detiene un diritto reale deve utilizzarlo anche per esigenze legate all’attività agricola oppure l’abitazione rurale può essere attribuita a chi detiene in affitto il terreno su cui si è costruito il fabbricato.

Gli edifici rurali possono essere anche abitati da persone che percepiscono una pensione a seguito dello svolgimento di attività agricola. In alternativa possono essere abitati da soci o amministratori di società agricole, se in possesso della qualifica di imprenditori agricoli. Infine, il terreno a cui è riferito il fabbricato deve avere una superficie di almeno 10.000 mq e deve essere iscritto al Catasto dei terreni.

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